Art. 29.
(Concessione e revoca della registrazione).

      1. Il CNEL, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dell'associazione sindacale, presentata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, concede o rifiuta la registrazione.
      2. La mancata decisione entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accoglimento della domanda.
      3. Il CNEL può revocare la registrazione qualora accerti il venire meno delle condizioni per la registrazione medesima o la sussistenza di gravi violazioni delle norme statutarie tali da ledere l'ordinamento democratico dell'associazione.
      4. In caso di diniego o di revoca della registrazione da parte del CNEL, l'associazione sindacale che intende reiterare l'istanza di registrazione o impugnare il diniego o la revoca può chiedere all'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze di cui al capo IV parere non vincolante in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CNEL istituisce al proprio interno, con regolamento, un apposito comitato al quale è demandato l'esercizio delle funzioni previste dal presente capo.